Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29326 - pubb. 16/06/2023
Beni sopravvenuti nella Liquidazione Controllata: applicazione analogica dell’art. 142 c.2 CCII
Tribunale Modena, 25 Maggio 2023. Pres. Salvatore. Est. Bianconi.
Liquidazione Controllata – Beni sopravvenuti – Inclusione nella procedura – Sussistenza – Applicazione analogica dell’art. 142 c.2 CCII – Ammissibilità
Nella liquidazione controllata va applicato analogicamente il disposto dell'art. 142 c.2 CCII dettato nella procedura di liquidazione giudiziale, per cui "sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi", malgrado il mancato richiamo della predetta disposizione da parte dell’art. 270 comma 5 CCII. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
Nota di Astorre Mancini
La pronuncia si pone nel solco del dibattito avviato dalla dottrina all’indomani dell’entrata in vigore del Codice della Crisi, avente ad oggetto l’assenza nella liquidazione controllata di una disposizione analoga all’art. 14 undecies l. 3/2012, rubricato “Beni e crediti sopravvenuti”, per cui i beni sopravvenuti al deposito della domanda di liquidazione rientrano nel perimetro della procedura e non restano a disposizione del debitore, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.
La norma già contenuta nell’art. 14 undecies l. 3/2012 è ripresa, appunto, nell’art. art. 142 c.2 CCII nella liquidazione giudiziale, con una disposizione dal tenore letterale pressoché identico (assente ogni riferimento, ovviamente, ai quattro anni di durata della procedura di liquidazione del patrimonio).
Nella procedura di liquidazione controllata, come noto, il legislatore ha optato per una tecnica di rinvio alla procedura “maggiore” diversa da quella posta per il concordato minore, ex art. 74 c.4 CCII rispetto al concordato preventivo: nel concordato minore il rinvio è nei limiti di compatibilità ed in assenza di normativa specifica, mentre nella liquidazione controllata il rinvio alla procedura di liquidazione giudiziale è limitato al richiamo di specifiche norme, contenuto all’art. 270 c.5 CCII, tra cui non si rinviene l’art. 142 CCII, operando la norma un esplicito rinvio solo agli artt. 143 CCII (in tema di sostituzione processuale del debitore da parte del liquidatore e interruzione dei procedimenti pendenti) ed agli art.150 e 151 (dedicati, rispettivamente, al divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari individuali e il concorso dei creditori).
A fronte di una prima dottrina che escludeva il richiamo all’art. 142 c.2 CCII, l’orientamento prevalente è nel senso di ammettere l’applicazione analogica di detta disposizione alla liquidazione controllata (cfr. MANENTE - BAESSATO, “La disciplina delle crisi da sovraindebitamento”, Milano, gennaio 2022), al pari del Tribunale di Modena nella decisione in commento, in cui dichiara espressamente di non condividere l’orientamento che nega detta applicazione, precisando che “tale lettura confliggerebbe irrimediabilmente, per contraddittorietà insanabile:
- con il dettato dell’art. 268 comma 4, lett. b), che, ha precisamente a riguardo a beni per definizione “futuri”;
- con quanto previsto dall’art. 283 comma 1 CCII, che, pone una preclusione all’accesso alla esdebitazione del debitore (non) incapiente a chi sia in grado di offrire ai creditori utilità future, consentendo dunque loro l’accesso alla liquidazione controllata;
- con quanto dettato infine dall’art. 21 par. 3 della cd. Direttiva Insolvency, che, consentendo la prosecuzione delle operazioni liquidatorie post esdebitazione con riferimento al patrimonio presente alla data di scadenza del termine di esdebitazione, implicitamente prevede l’esclusione della liquidazione dell’attivo sopravvenuto a tale data (che, ove non vi fosse esdebitazione, sarebbe quindi attratto alla massa liquidabile”).
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini
mancini@studiomanciniassociati.it
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