Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29316 - pubb. 15/06/2023

Sovraindebitamento: il debito d’impresa può essere definito solo con il concordato minore

Tribunale Ferrara, 23 Maggio 2023. Est. Ghedini.


Sovraindebitamento – Obbligazioni derivanti dall’esercizio di attività d’impresa – Accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore – Inammissibilità



Alla stregua di Cass. 2016/1869, per l’accesso alla procedura del consumatore, nell’insolvenza portata alla attenzione del giudice non devono comparire debiti d’impresa, potendo essere considerato consumatore colui che, avendo svolto e poi cessato un'attività dalla quale sono scaturiti debiti fiscali non pagati, presenta un piano per la sistemazione del solo debito civile, stralciandovi quel debito e le risorse necessarie per pagarlo; ne consegue che l’accesso al tipo di procedura deve essere determinato con riguardo alla natura delle obbligazioni che compongono il sovraindebitamento, per cui, ove le obbligazioni siano relative all’esercizio dell’attività d’impresa, è ammesso il ricorso al solo concordato minore. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)


(Fattispecie relativa al caso del socio/liquidatore di s.r.l. cancellata, non imprenditore, destinatario personalmente di accertamento fiscale)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini

mancini@studiomanciniassociati.it


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