Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29307 - pubb. 14/06/2023

Concordato fallimentare con assunzione: obbligo di pagare i terzi revocati e creditore di regresso soccombente

Cassazione civile, sez. I, 16 Maggio 2023, n. 13425. Pres. Genovese. Est. Crolla.


Concordato fallimentare con assunzione - Obbligo di pagare gli eventuali terzi revocati - Creditore di regresso soccombente nel giudizio di revocatoria fallimentare - Pagamento della differenza



In tema di procedure concorsuali, nell'ipotesi di concordato fallimentare con assunzione nel quale il proponente si sia obbligato a pagare i creditori chirografari e gli eventuali terzi revocati in misura non superiore alla percentuale residua spettante ai creditori chirografari per effetto di pregressi piano di riparto (nella specie, il 29,50%), il creditore di regresso, soccombente nel giudizio di revocatoria fallimentare, non può chiedere all'assuntore del concordato il pagamento della differenza tra l'intero credito e la quota residua ridotta in percentuale per effetto dei pregressi riparti che il proponente si era obbligato a corrispondere a tutti i creditori chirografari. (Principio di diritto enunciato nella sentenza). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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