Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29169 - pubb. 17/05/2023

Cessioni in blocco e produzione del solo avviso di cessione

Tribunale Spoleto, 01 Marzo 2023. Est. Marini.


Cessione credito in blocco T.U.B. – Prova legittimazione ad agire – Mera produzione avviso cessione – Difetto legittimazione cessionario – Sussistenza Accolta opposizione a decreto ingiuntivo



La prova della legittimazione ad agire, attenendo al diritto di azione, spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare e la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d’ufficio dal Giudice.
Spetta a colui che "si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria" ai sensi dell'art. 58 TUB, l'onere puntuale di "fornire la prova documentale della propria legittimazione", con documenti idonei a "dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco", a fronte dell’eccezione di carenza di legittimazione processuale e/o ad agire per mancata prova della cessione del credito.
Tale eccezione di carenza di legittimazione attiva non può essere superata con la sola produzione della Gazzetta Ufficiale in cui risulta pubblicato l’avviso di cessione dei crediti, ma deve essere dimostrate documentalmente ed in maniera circostanziata.
Il mero fatto della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, pur se pacifico, non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione per cui va accolta l’opposizione con revoca del decreto ingiuntivo. (Raffaele Carbone) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'avv. Raffaele Carbone del Foro di Santa Maria Capua Vetere


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