Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29075 - pubb. 26/04/2023
Liquidazione Controllata: applicabile il criterio dell’incapiente per la fissazione del limite del mantenimento
Tribunale Velletri, 13 Marzo 2023. Pres. Garri. Est. Calvanese.
Liquidazione Controllata – Limite di mantenimento – Determinazione da parte del G.D. e non del Tribunale – Criterio di quantificazione dettato dall’art. 283 CCII – Applicazione – Ammissibilità
Nella liquidazione controllata va rimessa al giudice delegato la fissazione del limite del mantenimento del debitore di cui all’art. 268 co. 4 lett b) CCII, previo parere del liquidatore, tenuto a formulare una proposta in merito, attenendosi al criterio di quantificazione dettato dalla disciplina dell’incapiente dall’art. 283 co. 2 CCII, applicabile alla liquidazione controllata in assenza di una diversa specifica previsione normativa (v. Trib.Pescara 8/2/2023, Trib. Vicenza 20/2/2023). (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini
mancini@studiomanciniassociati.it
In tema, v. il contributo critico di ZANOLETTI, “Il criterio soglia ex art. 283 c.2 CCII: un vestito per tutte le stagioni”
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