Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29068 - pubb. 26/04/2023

Rottamazione quater e pignoramento presso terzi

Tribunale Bari, 14 Aprile 2023. Est. Gambatesa.


Adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione (cd. rottamazione quater) - Sospensione procedura pignoramento presso terzi - Cessazione obbligo custodia somme pignorate e possibilità pagamento somme già accantonate da parte del terzo pignorato in favore dell’Agenzia delle Entrate (AdER) su delegazione del debitore - Rispetto obblighi legislazione fiscale in tema di rottamazione quater - Poteri del G.E.



La procedura esecutiva di pignoramento presso terzi è sospesa di diritto a far data dalla intervenuta formalizzazione dell’adesione alla rottamazione quater e da tale momento viene meno l’obbligo del terzo di non disporre delle somme maturate quale proprio dare dalla data stessa. La esecutata può delegare il terzo pignorato ad effettuare il pagamento diretto delle somme già precedentemente accantonate in favore del creditore pignoratizio AdER. (Tribunale ordinario di Bari, seconda sezione civile, Esecuzioni mobiliari, a firma del G.E. avv. Savino Gambatesa) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Mario Spinelli del Foro di Bari


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