Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29044 - pubb. 20/04/2023
Incompatibilità dell'art. 35, comma 35 quinquies (aggiunto dall'art. 38, comma 1, lett. c), d.l. n. 98 del 2011), d.l. n. 223 del 2006, con l’art. 14 d.l. n. 669 del 1996
Cassazione civile, sez. III, 05 Gennaio 2023, n. 225. Pres. De Stefano. Est. Porreca.
Art. 35, comma 35 quinquies (aggiunto dall'art. 38, comma 1, lett. c), d.l. n. 98 del 2011), d.l. n. 223 del 2006 - Incompatibilità con l’art. 14 d.l. n. 669 del 1996 - Esclusione - Fondamento
L'art. 35, comma 35 quinquies (aggiunto dall'art. 38, comma 1, lett. c), del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011), del d.l. n. 223 del 2006 (che subordina la notificazione del titolo esecutivo e la promozione di azioni esecutive nei confronti degli enti previdenziali alla condizione che sia spirato il termine di centoventi giorni decorrente dalla ricezione della prescritta richiesta stragiudiziale di pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore di procuratori legalmente costituiti) – non è incompatibile con l'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, conv. dalla l. n. 30 del 1997 (che, con riguardo al recupero di tutti i crediti nei confronti delle amministrazioni statali, stabilisce un termine dilatorio di centoventi giorni tra la notificazione del titolo esecutivo e la successiva intrapresa dell'esecuzione coattiva), dal momento che la prima norma non contiene alcuna disposizione diretta ad escludere la dilazione tra la notificazione del titolo e le successive iniziative necessarie, la cui previsione da parte del citato art. 14 è, invece, ispirata alla finalità generale del buon funzionamento della P.A. nel pagamento dei debiti, evitando la proliferazione di costi e vincoli pignoratizi a ulteriore carico di risorse della collettività nel tempo ragionevolmente necessario alla controllata erogazione del dovuto, quale cristallizzato nel titolo esecutivo infine notificato. (massima ufficiale)
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