Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29028 - pubb. 18/04/2023
Liquidazione Controllata familiare: in presenza di redditi di un coniuge, l’incapienza dell’altro gli impedisce l’accesso all’esdebitazione immediata
Tribunale Modena, 31 Marzo 2023. Pres. Salvatore. Est. Bianconi.
Liquidazione Controllata – Procedura familiare ex art. 66 CCII – Valutazione complessiva dei redditi familiari – Necessità – Incapienza di un coniuge – Esdebitazione immediata ex art. 283 CCII – Esclusione
Richiesta congiuntamente l’apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII, nel caso in cui uno dei familiari richiedenti risulti disoccupato e nullatenente, l’impossibilità di accedere alla speciale procedura dell’incapiente ex art.283 CCII non deriva dalla percezione di un reddito superiore alle soglie di impignorabilità fissate per legge, ma dalla ratio stessa sottesa alla procedura di liquidazione controllata di tipo familiare, tenuto conto che la procedura familiare ex art.66 CCII prevede che venga condotta una valutazione circa l’incapienza dei soggetti richiedenti, prendendo in considerazione i redditi complessivamente percepiti dal nucleo familiare stesso.
In tale fattispecie, malgrado l’art. 66 c.3 CCII imponga di mantenere distinte le masse attive e passive dei soggetti che accedono ad una procedura di tipo familiare, la considerazione cumulativa delle somme percepite dai coniugi è senza dubbio conforme ai doveri inderogabili e costituzionalmente tutelati di solidarietà economica e sociale, nonché di eguaglianza e tutela della famiglia (artt.2, 3 e 29 Cost.). (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini
mancini@studiomanciniassociati.it
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