Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29027 - pubb. 18/04/2023

Ristrutturazione del consumatore: il decreto di inammissibilità della proposta è impugnabile dinanzi alla Corte di Appello

Tribunale Ferrara, 02 Marzo 2023. Pres., est. Giusberti.


Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Diniego di apertura della procedura – Decreto motivato assimilabile al diniego di omologazione – Sussistenza – Impugnabilità dinanzi alla Corte di Appello – Ammissibilità



Pur in assenza di una specifica norma che ne preveda la reclamabilità, il provvedimento con il quale il Giudice, chiamato a verificare l’ammissibilità della proposta e del piano ai sensi dell’art. 70, co. 1 CCII, dichiara inammissibile la proposta, può ritenersi impugnabile dinanzi alla Corte di Appello, atteso che la valutazione giudiziale può non essere limitata al profilo della mera ammissibilità della proposta e che la fattispecie può dunque non essere dissimile da quella del diniego dell’omologazione, ad esito delle verifiche e valutazioni previste dall’art. 70, co. 7 CCII, diniego in relazione al quale è espressamente prevista la reclamabilità dinanzi alla citata Corte (art. 70, co. 10 e 12 CCII).

Conseguentemente, il provvedimento con il quale il Giudice dichiara inammissibile la proposta ai sensi dell’art. 70, co. 1 CCII, non è impugnabile davanti al Tribunale secondo le disposizioni previste dagli artt. 737 e ss. del cod. proc. civ., ma, stante il rinvio dell’art. 65 co. 2 CCII alle disposizioni del titolo III, in quanto compatibili, la reclamabilità è dinanzi alla Corte di Appello, tenuto conto che nelle norme del citato titolo non si rinviene in alcun caso la reclamabilità dei provvedimenti ivi disciplinati dinanzi al Tribunale in composizione collegiale. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini

mancini@studiomanciniassociati.it


Consulta il massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


Testo Integrale