Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28870 - pubb. 16/03/2023

Ristrutturazione dei debiti del consumatore: durata del piano e merito creditizio

Tribunale Napoli Nord, 01 Marzo 2023. Est. Di Giorgio.


Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Durata ultrannuale del Piano – Previsione di pagamento a stralcio dei crediti chirografari – Ammissibilità – Criteri di valutazione


Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Merito creditizio – Violazione dei criteri di erogazione del credito ex art. 124-bis TUB – Condizioni – Opposizione del creditore finanziario – Accertamento dell’attività valutativa effettuata dall’ente


Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Merito creditizio – Criteri valutativi



In relazione alla durata del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la proposta di pagamento dei creditori chirografari nella misura del 40% in un arco temporale di otto anni, va ritenuta ammissibile rappresentando un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, in quanto il rapporto rata/reddito indicato appare coerente con la suesposta necessità di equilibrio delle diverse esigenze, anche considerando il fatto che un maggiore importo della rata comporterebbe l’inevitabile lesione del diritto ad un tenore di vita accettabile.


Ai fini dell’esclusione della facoltà di opporsi all’omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la valutazione del merito creditizio richiesta dall’art. 124 bis TUB deve ritenersi non correttamente svolta ove l’ente finanziario, all’atto dell’erogazione del credito, si sia limitato ad acquisire informazioni dal debitore senza provvedere alla consultazione delle relative banche dati a disposizione.


I criteri di cui al disposto dell’art.68 c.2 CCII, alla stregua dei quali l’OCC deve verificare l’attività dell’ente finanziatore, impongono di considerare il merito creditizio del debitore in relazione al reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso di vita, ritenendosi idonea a tal fine una quantificazione non inferiore all’ammontare dell’assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE, tenendo conto, eventualmente, anche della pensione di invalidità civile percepita dal debitore, malgrado essa non integri fonte reddituale. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Massime dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini,

mancini@studiomanciniassociati.it


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