Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28853 - pubb. 14/03/2023

Composizione negoziata e declinazione di periculum e fumus nelle misure protettive

Tribunale Trento, 23 Settembre 2022. Est. Sieff.


Composizione negoziata della crisi d'impresa - Misure protettive - Presupposti - Valutazione



In tema di verifica dei presupposti per la concessione di misure protettive nell'ambito della composizione negoziata della crisi d'impresa, i criteri del fumus boni iuris e del periculum in mora che caratterizzano le azioni cautelari ordinarie devono essere adattati alla fattispecie e tener conto dei seguenti aspetti:
a) che la strumentalità delle misure, anche per quanto riguarda quelle cautelari, va correlata al buon esito delle trattative (e non all’esito di un’azione giudiziale, apparendo significativa in tal senso la previsione, contenuta nel comma 7 dell’art. 19 CCI della non applicazione degli artt. 669 octies, commi 1, 2, 3 e 669 novies, comma 1, c.p.c.), a loro volta finalizzate al conseguimento del risanamento dell’impresa;
b) che l’imprenditore non fa valere un diritto in sede giudiziale immediatamente collegato ad un bene della vita, bensì chiede protezione e cautela rispetto all’intavolazione delle trattative;
c) che il pericolo va ricercato rispetto alla possibilità che le trattative possano essere ostacolate o impedite, occorrendo salvaguardare un diritto, quello di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi, già direttamente riconosciuto dalla legge all’imprenditore al ricorrere di determinati requisiti, esercitabile nel rispetto delle forme dalla stessa legge previste. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



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