Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28823 - pubb. 08/03/2023
Sovraindebitamento: la liquidazione controllata può essere aperta solo se la procedura non è antieconomica
Tribunale Rimini, 23 Dicembre 2022. Pres., est. Miconi.
Liquidazione Controllata – Utilità prospettica rispetto allo scopo – Necessità – Economicità della procedura – Assenza – Inammissibilità
Nella nuova disciplina del CCII, ai fini dell’apertura della liquidazione controllata, deve aversi riguardo alla economicità ed efficienza della procedura, ovvero alla sua utilità rispetto allo scopo di distribuzione ai creditori di un qualche attivo, in analogia a quanto previsto in materia di liquidazione giudiziale, ove si dispone la chiusura quando nel corso della procedura si accerti che la sua prosecuzione non consenta di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura (cfr. art. 233 CCI) (cfr. Tribunale di Mantova, decreto del 27.9.2022). (Redazione IL CASO.it) (Riproduzione riservata).
Di diverso avviso, cfr. Tribunale di Milano 12 gennaio 2023, in questa Rivista, con commento di Astorre Mancini “Liquidazione controllata del sovraindebitato: é ammissibile in carenza di beni o redditi futuri? (Note intorno a Trib. Milano 12 gennaio 2023)”
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