Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28814 - pubb. 07/03/2023

Il libero professionista con debiti promiscui accede al concordato minore, non alla ristrutturazione del consumatore

Tribunale Pistoia, 13 Dicembre 2022. Est. Garofalo.


Sovraindebitamento – Libero professionista – Debitoria c.d. promiscua – Legittimazione alla ristrutturazione dei debiti del consumatore – Esclusione – Proponibilità del concordato minore – Sussistenza



Il libero professionista (nella specie, architetto) che abbia maturato debiti nell’ambito dell'attività professionale svolta e debiti assunti quale consumatore, non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti riservata al consumatore sovraindebitato (art. 67 e ss, CCII) ma deve invece essergli riconosciuta la legittimazione attiva a proporre il concordato minore, deponendo in tal senso l'art. 74 c. 1 CCII che, ammettendo a tale procedura “tutti i debitori in stato di sovraindebitamento di cui all 'art. 2 c. l lett. c)”, esclude solo il consumatore, cioè il sovraindebitato che non ha debiti che discendono dall'attività di impresa o professionale svolta. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)



Massima redatte dall’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini,

mancini@studiomanciniassociati.it


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