Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28770 - pubb. 28/02/2023

L’impugnazione incidentale nel contesto dell’opposizione allo stato passivo è stata introdotta dal codice della crisi

Cassazione civile, sez. I, 02 Febbraio 2023, n. 3147. Pres. Cristiano. Est. Perrino.


Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Impugnazione incidentale – Esclusione – Nuova disciplina del codice della crisi



Va al riguardo ribadito il costante indirizzo di questa Corte, secondo cui l'opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo del fallimento (come disciplinata a seguito del d.lgs. n. 169 del 2007), ancorché abbia natura impugnatoria, costituendo il rimedio avverso la decisione sommaria del giudice delegato, non è un giudizio di appello, di modo che il relativo procedimento è integralmente disciplinato dalla legge fallimentare, la quale prevede che avverso il decreto di esecutività dello stato passivo possano essere proposte solo l'opposizione (da parte dei creditori o dei titolari di diritti su beni), l'impugnazione (da parte del curatore o di creditori avverso un credito ammesso) o la revocazione.


In tale contesto di disciplina autosufficiente, non è configurabile un'impugnazione incidentale, tardiva o tempestiva, atteso che, ove il termine sia ancora pendente, non può che essere proposta l'impugnazione a sé spettante, mentre, se sia ormai decorso, si è decaduti dalla possibilità di contestare autonomamente la dichiarazione di esecutività dello stato passivo.


Il che trova riscontro nell’evoluzione successiva laddove nel codice della crisi il legislatore, a integrazione di quella disciplina, ha espressamente ammesso la proponibilità dell’impugnazione incidentale (cfr. l’art. 206, comma 4, del d.lgs. n. 14/19, secondo cui «Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la parte contro cui l'impugnazione è proposta, nei limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento del passivo, può proporre impugnazione incidentale anche se è per essa decorso il termine di cui all'articolo 207, comma 1»). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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