Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2877 - pubb. 14/02/2011
Ordini impartiti via Internet e firma digitale
Tribunale Ravenna, 29 Maggio 2010. Est. Vicini.
Intermediazione finanziaria – Ordini di negoziazione – Forma – Ordini impartiti attraverso la rete Internet – Firma digitale – Necessità.
L'articolo 30 del reg. Consob 11522 del 1998, nel prevedere che le parti devono indicare, nel contratto quadro, le modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini e istruzioni, non legittima affatto la forma orale degli ordini di borsa, ma si limita a consentire, per tali ordini, forme equivalenti a quella scritta, vale a dire la richiesta telefonica registrata dall'intermediario su supporto magnetico e la richiesta inoltrata con strumenti telematici alla quale sia apposta od associata la firma digitale. Dovendosi, pertanto, riconoscere natura contrattuale o comunque negoziale agli ordini di borsa, i quali non possono essere considerati meri atti esecutivi del contratto quadro, ove gli stessi vengano impartiti attraverso la rete Internet dovranno essere muniti di firma digitale, pena la loro nullità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Giovanni Franchi
Ordini di negoziazione, forma
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