Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28707 - pubb. 15/02/2023

Presupposti della liquidazione giudiziale, onere della prova e poteri officiosi del tribunale

Tribunale Catania, 12 Gennaio 2023. Pres. Sciacca. Est. Ciraolo.


Liquidazione giudiziale – Presupposti – Oneri probatori



In sede di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, i poteri officiosi del tribunale si sovrappongono e sono più ampi degli oneri probatori posti a carico del debitore e di cui all’art. 41, comma 4, CCI.


L’art. 121 CCI, relativo alle conseguenze della mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all’art. 2 CCI, lungi dal porre a carico del debitore un onere probatorio pieno e gravoso, equiparabile a quello prescritto dall’art. 1, comma 2, L.F., va meglio inteso come volto a delimitare l’ambito di applicazione della liquidazione giudiziale agli imprenditori nei cui confronti non si palesi “il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)”, cioè, al di là dell’eventuale attività probatoria svolta sul punto dal debitore e all’esito degli accertamenti officiosi che concernono direttamente anche tale profilo.


La rimodulazione delle modalità accertamento dei requisiti dimensionali nel senso sopra delineato appare conforme alla ratio complessiva del codice della crisi e, in coerenza a ciò, all’introduzione e valorizzazione, anche attraverso il procedimento unitario, di una pluralità di istituti destinati a regolare l’insolvenza nel caso concreto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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