Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28667 - pubb. 08/02/2023

Composizione negoziata: il risanamento non deve apparire un obiettivo manifestamente implausibile

Tribunale Lecco, 02 Gennaio 2023. Est. Tota.


Composizione negoziata – Presupposti – Risanamento – Caratteristiche



L’estensione e la profondità del sindacato giudiziale sulle prospettive di risanamento dell’impresa nel procedimento di conferma delle misure protettive nella composizione negoziata emerge, per un verso, confrontando i più scarni poteri istruttori conferiti al tribunale nel contesto dell’art. 55, comma 3, CCII (l’assunzione di sommarie informazioni) in rapporto a quelli previsti dall’art. 19 (nomina di un ausiliario ai sensi dell’art. 68 c.p.c.), per altro verso, può ricavarsi dalle informazioni che a mente dell’art. 19 CCII (non però degli artt. 44, 54 e 55) devono corredare il ricorso [=(i) il progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all’articolo 13, comma 2; (ii) il piano finanziario per i successivi sei mesi; e (iii) il prospetto delle iniziative che l’imprenditore intende adottare] e che, con tutta evidenza, servono a dotare il tribunale dei dati necessari a valutare la ragionevolezza, la serietà e la solidità del tentativo di soluzione concordata della crisi.


Non può perciò condividersi l’affermazione secondo cui il tribunale deve confermare le misure protettive quando, pur ritenendo il raggiungimento del risanamento di impervia realizzazione, l’alternativa liquidatoria riuscirebbe a soddisfare in minima parte le aspettative dei creditori (Trib. Bologna, 8 novembre 2022), né l’altra secondo cui il giudizio del tribunale in questo ambito dovrebbe essere unicamente rivolto a verificare che il risanamento non appaia un obiettivo manifestamente implausibile in ragione della palese inettitudine del progetto di piano di risanamento imbastito dall’imprenditore (Trib. Modena, 3 dicembre 2022).


Le regole di giudizio così evocate sono, infatti, incompatibili con i tratti di “concretezza” e “ragionevolezza” che devono positivamente connotare le iniziative di superamento della crisi d’impresa nella composizione negoziata e che, per altro verso, soltanto progetti di risanamento dotati di concretezza e ragionevolezza possono giustificare l’obbligo imposto ai creditori di partecipare alle trattative in modo attivo e informato e il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l’imprenditore e l’esperto (art. 16, commi 5 e 6, CCII). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



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