Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28656 - pubb. 07/02/2023

Operazione di finanziamento avviata in epoca successiva all'omologazione del concordato preventivo e prededuzione nel successivo fallimento

Cassazione civile, sez. I, 03 Gennaio 2023, n. 43. Pres. Cristiano. Est. Mercolino.


Concordato preventivo – Finanziamento – Prededuzione – Condizioni



Nell’ipotesi in cui l'operazione di finanziamento avviata in epoca successiva all'omologazione del concordato preventivo non risulti espressamente contemplata dal piano concordatario né costituisca evoluzione fisiologica di finanziamenti autorizzati ed erogati anteriormente all'omologazione, la stessa non può ritenersi avvenuta «in occasione» o «in funzione» della procedura concordataria e preclude l'inquadramento del credito nella fattispecie di cui all'art. 111, comma 2, legge fall., dovendo ritenersi escluso il rapporto di strumentalità tra la concessione di credito ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano, che costituisce il presupposto di fatto indispensabile per il riconoscimento della prededuzione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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