Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28641 - pubb. 02/02/2023
Decreto ingiuntivo non opposto e clausole abusive: Prima applicazione da parte di un giudice di merito dei principi posti da CGUE 17.05.2022, Banco di Desio e della Brianza
Tribunale Milano, 09 Gennaio 2023. Est. Gentile.
Foro del consumatore - Fideiussore consumatore - Decreto ingiuntivo non
tempestivamente opposto - Rilievo di incompetenza per clausola abusiva -
Ammissibile
Alla luce dei principi espressi dalla CGUE nella sentenza del 17.05.2022 nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19, Banco di Desio e della Brianza e altri, -secondo cui l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che prevede che, qualora un decreto ingiuntivo non sia stato opposto, il giudice dell’esecuzione non possa successivamente controllare l’eventuale carattere abusivo delle clausole contenute nei contratti conclusi con consumatori- in ipotesi di giudicato fondato su decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto, anche il giudice che sia stato investito dell’opposizione, ove risulti ex actis che il contratto posto a fondamento del credito ingiunto sia concluso con un consumatore e contenga una clausola potenzialmente abusiva ai sensi degli artt. 33 e ss d. lgs 6.09.2005 n. 206, Cod. cons., deve rilevare d’ufficio la questione della possibile nullità della clausola, a condizione che il consumatore non sia rimasto del tutto inerte e che il decreto ingiuntivo non contenga una motivazione, ancorchè sommaria, sulla validità della clausola.
Nel caso di specie, in causa di opposizione a decreto ingiuntivo a carico di garante, persona fisica estranea all’impresa del debitore garantito, il Tribunale, investito di causa di opposizione tardiva - in assenza di invocazione dei requisiti di cui all’art. 650 c.p.c. con conseguente passaggio in giudicato del decreto – vista la presenza nel contratto posto a fondamento del credito ingiunto di una clausola con carattere eventualmente abusivo, dell’assenza di una motivazione espressa nel decreto ingiuntivo sulla validità della detta clausola e della sollecitazione del consumatore sul punto, ha ritenuto di essere tenuto a rilevare di ufficio il carattere eventualmente abusivo della clausola e, all’esito del contraddittorio delle parti, ha dichiarato l’abusività della stessa, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza del Tribunale del monitorio, per essere competente in via esclusiva il Tribunale del foro del consumatore. (Ilaria Gentile) (riproduzione riservata)
Segnalazione della Dott.ssa Ilaria Gentile
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