Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28624 - pubb. 31/01/2023
Liquidazione controllata su istanza del creditore: per la sua apertura non è necessaria la pendenza di esecuzioni individuali
Tribunale Monza, 04 Gennaio 2023. Pres. Giovanetti. Est. Ambrosio.
Sovraindebitamento - Liquidazione
controllata - Assenza di procedure esecutive individuali - Irrilevanza
L'art. 268 secondo comma CCII, ove dispone che “quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali”, va inteso nel senso che l'assenza di procedure esecutive individuali non è affatto ostativa all'apertura della liquidazione controllata, affermando, di contro, detta disposizione che la liquidazione può essere aperta persino in pendenza di tali procedure. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Commento di Astorre Mancini
La pronuncia è meritevole di segnalazione in quanto prende posizione circa l'interpretazione del secondo comma dell'art. 268 CCII, nell'inciso in cui precisa che la domanda di liquidazione controllata può essere proposta da un creditore “anche in pendenza di procedure esecutive individuali”, formula che appare ultronea se intesa nel senso che, in assenza o in presenza di esecuzioni forzate a carico del debitore, resta comunque impregiudicata la possibilità del creditore di agire con istanza di apertura della liquidazione controllata.
E’ questa la lettura fornita dal tribunale di Monza, che conclude, appunto, nel senso di ritenere la norma nulla di più di una precisazione volta a fugare ogni dubbio circa la possibilità del creditore di chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche in pendenza di una procedura esecutiva individuale.
Così inteso, tuttavia, l'inciso del secondo comma dell'art. 268 CCII sembra avere poco senso, come implicitamente confermato dalla riflessione di parte della dottrina, in cui si rinvengono interpretazioni volte ad assegnare alla norma una qualche valenza precettiva, come quella per cui, la pendenza di almeno una procedura esecutiva individuale, integrerebbe una condizione di procedibilità dell'istanza di liquidazione controllata del creditore (in tal senso F.CESARE, “Le novità del codice della crisi in materia di sovraindebitamento”, IlFallimentarista, ottobre 2022), cosicché l'avverbio 'anche' andrebbe inteso come 'purché'.
Ad onor del vero, tale interpretazione, che rappresenta una indubbia forzatura dell'attuale dato letterale, muove dalla considerazione che la legittimazione del creditore è limitata al caso in cui il debitore si trovi in stato di insolvenza (al pari della liquidazione giudiziale) e non semplicemente in una condizione di sovraindebitamento, per cui, anche al fine di evitare abusi dello strumento, la pendenza di una procedura esecutiva individuale, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe rappresentare un indizio di insolvenza del debitore persona fisica, di cui spesso è oggettivamente difficile coglierne i sintomi di decozione.
Del resto l’art. 273 del Codice della Crisi - nella sua primissima formulazione della Commissione Rordorf, in vista dell'approvazione del disegno di legge delega -, stabiliva la possibilità per i creditori di richiedere la liquidazione del patrimonio solo nel caso in cui risultasse promossa a carico del debitore l'azione esecutiva individuale - atteso il carattere eccezionale di tale legittimazione riconosciuta al creditore verso il debitore non fallibile, anche privo di titolo esecutivo - a dimostrazione della necessità che il debitore manifestasse in modo esteriore un chiaro indice di insolvenza (il secondo comma dell’art. 273 dello schema di Codice elaborato dalla Commissione Rordorf nel 2017 recitava, infatti, che “La domanda può essere presentata, in pendenza di procedure esecutive individuali, anche da un creditore e, quando l’insolvenza riguardi l'imprenditore, dal pubblico ministero”).
Come da più parti riconosciuto, la possibilità del creditore di chiedere l'apertura della liquidazione controllata ha effetti sistematici ancora tutti da indagare, ed all'apparenza dirompenti, avendo tale previsione normativa, di fatto, introdotto una generale assoggettabilità di tutti i debitori alla procedura liquidatoria concorsuale (a titolo esemplificativo, si pensi all'ulteriore effetto sull'impresa agricola, fino ad oggi mantenuta al di fuori del perimetro della fallibilità per la peculiarità dell'attività esercitata, per la quale non vi è più alcun argine di tutela, ben potendo essere assoggettata alla procedura liquidatoria tramite l'azione del creditore, al pari delle imprese commerciali). (Riproduzione riservata).
Massima dell'avv. Astorre Mancini, studio Mancini & Associati,
mancini@studiomanciniassociati.it
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