Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28579 - pubb. 21/01/2023

Legittimazione della società eterodiretta ad agire per i danni subiti dall’attività di direzione e coordinamento

Tribunale Napoli, 26 Settembre 2022. Pres. Di Martino. Est. Del Bene.


Tribunale delle Imprese – Responsabilità per attività di direzione e coordinamento – Legittimazione della società eterodiretta – Onere della prova



L’attività di direzione e coordinamento di cui all’art. 2497 c.c. presenta un quid pluris rispetto al semplice controllo in quanto si sostanzia in un potere di ingerenza più intenso e consistente in un flusso costante di istruzioni, impartite dalla società controllante e recepite dagli organi della società controllata, inerenti momenti significativi della vita di quest’ultima quali le scelte imprenditoriali, il reperimento dei mezzi finanziari, le politiche di bilancio, la conclusione di importanti contratti, ecc.


Sebbene la natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità ex art. 2497 c.c. sia controversa in dottrina e giurisprudenza, la questione risulta priva di rilievo pratico sotto il profilo dell’onere della prova, considerato che chi agisce per far valere la responsabilità ex art. 2497 c.c. è tenuto a provare l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, l’antigiuridicità di tale condotta, ravvisabile laddove la holding persegue un interesse imprenditoriale esclusivamente suo o altrui, e l’evento dannoso; assolti tali oneri, spetterà alla società controllante dimostrare che la società eterodiretta ha ricevuto comunque dalla gestione di gruppo un concreto vantaggio compensativo in grado di annullare in toto e/o in parte i danni subiti.


Alla società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di cui all’art. 2497 c.c. deve riconoscersi la piena legittimazione ad agire per i danni subiti in quanto detta norma, nel garantire uno strumento di tutela tipizzato in favore dei soci e dei creditori sociali della società eterodiretta – che altrimenti non avrebbero alcuno strumento, in ragione dello schermo societario e per la peculiarità del fenomeno dei gruppi, per aggredire la holding –, non esclude affatto l’applicazione dei principi generali in tema di responsabilità extracontrattuale; tale conclusione risulta confermata dal 3° comma dell’art. 2497 c.c., che subordina l’azione dei soci e dei creditori sociali contro la holding alla mancata soddisfazione da parte della società eterodiretta, la quale, se non avesse la possibilità di agire, patirebbe un duplice danno: quello derivante dall’eterodirezione e quello nascente dalla soddisfazione dei proprio soci e creditori sociali ex art. 2497 c.c.



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