Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2857 - pubb. 04/02/2011

Anatocismo, prescrizione, capitalizzazione sostitutiva e tasso legale

Tribunale Piacenza, 22 Dicembre 2010. Est. Coderoni.


Prescrizione del diritto alla restituzione di somme indebitamente addebitate sul conto corrente bancario – Termine decennale – Decorrenza dalla data di chiusura del conto.

Anatocismo bancario – Nullità – Conseguenze – Divieto assoluto di capitalizzazione degli interessi – Capitalizzazione annuale o semestrale – Esclusione.

Clausola di interessi uso piazza – Contratto stipulato in data anteriore alla L. 154/1992 – Nullità per indeterminabilità dell’oggetto – Conseguenze: applicabilità degli interessi legali – Mancata contestazione degli estratti di conto corrente ex art. 1832 c.c. – Irrilevanza.



La domanda di restituzione delle somme indebitamente percepite in forza di clausole contrattuali nulle, configura una ripetizione di indebito conseguente a nullità contrattuale e, quindi, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c. Il termine decorre dalla data di chiusura del conto corrente, poiché nel corso del rapporto, non possono ravvisarsi veri e propri pagamenti, atteso che le annotazioni di operazioni negative sul conto contribuiscono soltanto ad aumentare il debito del correntista (o a diminuire il saldo ancora eventualmente attivo), ma non danno origine ad uno spostamento patrimoniale in un senso o nell’altro, che diviene effettivo solo con la chiusura del rapporto. (Mario Coderoni) (riproduzione riservata)

In caso di dichiarata nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non può essere applicata alcuna capitalizzazione sostitutiva, né quella semestrale, né quella annuale, poiché tali capitalizzazioni non sono espressione di un uso normativo e poiché, così facendo, si darebbe luogo ad una eterointegrazione del contratto ex art. 1339 e 1419 c.c., non prevista dalla legge e di produzione giurisprudenziale anziché normativa. (Mario Coderoni) (riproduzione riservata)

La clausola del contratto di conto corrente bancario che stabilisce che «gli interessi dovuti dal correntista all’azienda di credito … si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza», stipulato anteriormente al 1992, pur non essendo soggetta al divieto di cui all’art. 4 della legge 17/02/1992, n. 154 è comunque nulla per contrasto con gli artt. 1284 e 1346 c.c. In conseguenza, devono essere applicati gli interessi legali ex art. 1284 c.c., non essendo applicabili, ratione temporis¸ gli interessi sostitutivi di cui all’art. 117 D.L.vo n. 385 del 1.09.1993 e della L. 154/92. ciaoLa norma dell’art. 1832 c.c. va interpretata nel senso che l’approvazione del conto (rectius: la sua mancata tempestiva contestazione nel termine legale) rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, e non preclude pertanto la contestazione della validità e dell’efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino. Nemmeno potrebbe ritenersi che la ricezione degli estratti conto – da dove era desumibile il saggio degli interessi applicato – e la continuazione del rapporto, possano integrare gli estremi di una convalida del contratto (e, in particolare, della clausola degli interessi), poiché, in ogni caso, trattandosi di pattuizione nulla, non sarebbe suscettibile di convalida (art. 1423 c.c.) (Mario Coderoni) (riproduzione riservata)


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