Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28498 - pubb. 03/01/2023

Concordato Minore: prededuzione del compenso del difensore

Tribunale La Spezia, 12 Dicembre 2022. Est. Gaggioli.


Concordato Minore - Compenso del difensore del debitore - Prededuzione - Sussistenza


Concordato Minore - Fissazione dell’udienza di omologa - Condizioni



E' ammissibile la proposta di concordato minore prevedente la collocazione in prededuzione, rectius con privilegio speciale mobiliare ex art. 2755 cc e privilegio speciale immobiliare ex art. 2770 cc su tutti i beni del debitore, del compenso del difensore che assiste il debitore nella presentazione della domanda, nonché dell'onorario del gestore della crisi.


Malgrado l'art. 80 terzo comma CCII dettato nel concordato minore non disponga nulla circa la fissazione dell'udienza di omologa, il principio del contraddittorio di cui all'art. 111 Cost. ed il principio dell’analogia ex art. 12 delle preleggi, inducono a ritenere che il giudice debba assegnare al ricorrente termine per il deposito di memoria difensiva e fissare l'udienza di discussione dell'omologazione del concordato minore, in tutte le ipotesi in cui vi siano contestazioni dei creditori od osservazioni del gestore della crisi riguardo il mancato raggiungimento della maggioranza ex art. 79 CCII. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, Mancini & Associati,

mancini@studiomanciniassociati.it


Consulta il massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


Testo Integrale