Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2847 - pubb. 31/01/2011

Prelazione dell’acquirente di immobili da costruire applicabile a fattispecie con possesso anteriore al D.lgs. 122/2005

Tribunale Latina, 28 Ottobre 2010. Pres., est. Ferri.


Processo esecutivo – Diritto di prelazione dell’acquirente degli immobili da costruire – Applicazione a fattispecie anteriore all’entrata in vigore del D.lgs. 122/2005 – Condizioni – Limiti – Avviso di vendita – Menzione del diritto di prelazione e del prezzo – Necessità.



La previsione contenuta nell’art. 9 del d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210), in base alla quale all’acquirente cui l’immobile sia stato consegnato e da questi adibito ad abitazione principale per sè o per un proprio parente in primo grado, spetta il diritto di prelazione, è applicabile anche ai casi in cui il possesso del promissario acquirente risalga ad epoca anteriore alla entrata in vigore del citato d.lgs. ed i relativi immobili non siano ancora stati venduti. (Nel caso di specie, il Giudice dell’esecuzione ha disposto che il professionista delegato alla vendita del bene dia atto nell’avviso di vendita dell’esistenza del citato diritto di prelazione e, successivamente, entro dieci giorni dalla vendita, della definitiva determinazione del prezzo con indicazione di tutte le condizioni alle quali la vendita dovrà essere conclusa, oltre all’invito ad esercitare la prelazione nel termine di legge). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Emanuele Petracca


Massimario, art. 591bis c.p.c.


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