Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28457 - pubb. 22/12/2022

Sovraindebitamento: sussiste il potere del tribunale di disporre l’integrazione della domanda e/o della documentazione

Tribunale Reggio Emilia, 12 Dicembre 2022. Pres. Parisoli. Est. Boiardi.


Sovraindebitamento - Termine per integrazione della domanda o dei documenti - Art. 47 quarto comma CCII dettato nel concordato preventivo - Applicabilità a tutte le procedure minori - Sussistenza



Con riferimento a tutte le procedure di sovraindebitamento codificate nel CCII, pur in mancanza di una norma generale o della riproduzione di una previsione corrispondente a quella contenuta nell’art. 9 comma 3 ter l. n. 3/12, deve ritenersi ammissibile un potere di interlocuzione del tribunale finalizzato a superare eventuali carenze dell'istanza o della documentazione, secondo lo schema previsto dall'art. 47, comma 4, CCI per il concordato preventivo, essendo detto potere espressione di un principio generale di economia processuale, valevole per qualsiasi istanza veicolata con il procedimento unitario. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Massima dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, Mancini & Associati,
mancini@studiomanciniassociati.it


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