Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2844 - pubb. 31/01/2011

Questione di competenza e decisione con ordinanza, foro erariale ed eccezione di incompetenza territoriale inderogabile

Tribunale Lamezia Terme, 27 Dicembre 2010. Pres., est. Giusi Ianni.


Incompetenza – Decisione con ordinanza – Legge 18 giugno 2009 – Sussiste – Anche per l’incompetenza territoriale inderogabile – Foro erariale – Sussiste – Necessità del procedimento ex art. 190 c.p.c. – Non sussiste.
Incompetenza territoriale inderogabile – Eccezione – Completezza – Necessità – legge 18 giugno 2009 – Non sussiste.



Per effetto della legge 69/2009, la decisione sulla competenza assume la forma di ordinanza. La riforma non ha posto alcuna distinzione in relazione al tipo di incompetenza su cui la decisione interviene (cfr., in particolare, la nuova formulazione dell’art. 279 c.p.c.), sicché la forma dell’ordinanza può essere adottata anche ove sia eccepita una forma di competenza territoriale inderogabile, come accade nel caso di foro erariale. Non deve trovare applicazione per la decisione sulla sola questione di competenza il sub-procedimento delineato per la fase decisoria dall’art. 190 c.p.c., con la previsione di termini perentori per lo scambio di comparse conclusionali e repliche, venendo, altrimenti, del tutto frustrato l’intento semplificativo sotteso alla modifica legislativa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il ricorrere di un’ipotesi di competenza territoriale inderogabile è incompatibile con il pretendere che quando l'eccezione venga formulata dalla difesa erariale sia completa. Non è in grado di scalfire tale conclusione neppure la riforma del 2009, che ha imposto l’indicazione del foro ritenuto competente anche per le ipotesi di competenza territoriale inderogabile (eliminando, dall’art. 38 c.p.c., l’inciso che imponeva tale indicazione solo per le fattispecie diverse da quelle prese in considerazione dall’art. 28 c.p.c.). Infatti, la “completezza” dell’eccezione, pretesa dalla giurisprudenza per i casi di competenza derogabile, non ha ragione di essere ove debba trovare applicazione la regola del foro erariale, sia perché la disciplina di cui agli artt. 25 c.p.c. e 7 DPR 1611/1933 continua ad essere sottratta alla disponibilità delle parti, sia perché il foro erariale attrae la competenza di tutti gli uffici facenti parte del distretto sede di Corte di Appello, sicché un onere “rafforzato” potrebbe, al più, pretendersi ove il thema decidendum formatosi per effetto delle deduzioni delle parti porti ad un possibile conflitto tra diversi fori erariali. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 38 c.p.c.


Massimario, art. 278 c.p.c.


Il testo integrale


 


Testo Integrale