Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28435 - pubb. 20/12/2022

Cessione in blocco, onere della prova e generico riferimento ai rapporti ceduti

Tribunale Avezzano, 23 Giugno 2022. Est. Contestabile.


Contratti bancari - Cessione credito art.58 TUB - Omesso deposito contratto - Difetto legittimazione cessionario - Revoca decreto ingiuntivo di primario intermediario



Colui che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria ai sensi dell’art. 58 TUB ha l’onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione con documenti idonei a dimostrare l’incorporazione e l’inclusione del credito nell'operazione di cessione.


In caso di cessione dei crediti bancari nella forma cd “in blocco”, non è sufficiente l’iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese e la pubblicazione in G.U., bensì occorre anche la specifica dettagliata dei crediti e dei contratti ceduti, in maniera tale che possano individuarsi senza incertezze.


La sola descrizione che indichi “prestiti personali, carte di credito, aperture di credito ecc.” è vaga ove faccia riferimento a rapporti di finanziamento, indicando solo i generici contorni degli stessi. (Caterina Loiacono) (riproduzione riservata)



Segnalazione della Dott.ssa Caterina Loiacono


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