Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28383 - pubb. 15/12/2022

Domande tardive: prova della causa interna impeditiva e della causa esterna del ritardo

Cassazione civile, sez. I, 05 Aprile 2022, n. 11000. Pres. Scaldaferri. Est. Nazzicone.


Fallimento - Domande c.d. ultratardive - Prova del ritardo non imputabile - Contenuto



In tema di ammissione dei crediti al passivo fallimentare, il disposto dell'ultimo comma dell'art. 101 l. fall., relativo alle domande c.d. "ultratardive", va interpretato nel senso che il creditore è chiamato non solo a dimostrare la causa esterna impeditiva della tempestiva o infrannuale sua attivazione, ma anche la causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che abbia cagionato l'inerzia tra il momento della cessazione del fattore impediente e il compimento dell'atto, dovendo escludersi che, venuto meno l'impedimento, la richiesta di ammissione al passivo possa comunque essere presentata entro lo stesso termine (dodici mesi) del quale sia stata allegata l'impossibilità di osservanza, essendo necessaria l'attivazione del creditore in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento. (massima ufficiale)


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