Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28324 - pubb. 07/12/2022

Opposizione allo stato passivo e ratio del divieto di domande nuove e di emendatio libelli

Cassazione civile, sez. I, 07 Novembre 2022, n. 32750. Pres. De Chiara. Est. Campese.


Opposizione allo stato passivo – Procedimento – Domande nuove – Emendatio libelli – Divieto –  Ratio



Poiché la decisione sulla opposizione allo stato passivo deve essere quanto più possibile semplificata e celere, senza che tale esigenza possa essere pregiudicata da complicazioni procedurali non indispensabili, in detto procedimento non è consentita l’introduzione di domande nuove, finanche riconvenzionali; allo stesso modo, il creditore, assunta la veste dell’opponente, non può proporre domande nuove, né una mera emendatio libelli, per aver consumato la sua chance all’atto dell’insinuazione.

Lo stato passivo deve, infatti, trovare al più presto una definitiva stabilità, la quale è condizione indispensabile perché il procedimento fallimentare possa attingere il suo esito, per cui, se si ammettesse la proposizione di domande nuove o anche di una mera emendatio libelli con l’opposizione allo stato passivo, la stessa utilità della precedente fase verrebbe ad esserne travolta, dal momento che il creditore, se non altro in relazione alla medesima «vicenda sostanziale» che ha dato causa al sorgere del credito insinuato, potrebbe mutare radicalmente il petitum o la causa petendi, oppure apportare mere maggiorazioni quantitative alla sua domanda, pur lasciandone inalterati i fatti costitutivi, costringendo il tribunale a rifare, in quella sede, lo scrutinio di fondatezza già effettuato (peraltro nel contraddittorio con gli altri richiedenti l’insinuazione ex art. 93 l.fall. insussistente, invece, nel giudizio di opposizione ex artt. 98-99 l.fall.) dal giudice delegato nella fase di verifica. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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