Condominio e Locazioni
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28275 - pubb. 26/11/2022
Le Sezioni Unite sulla liquidazione del danno da occupazione senza titolo dell'immobile
Cassazione Sez. Un. Civili, 15 Novembre 2022, n. 33645. Pres. Virgilio. Est. Scoditti.
Occupazione senza titolo di bene immobile - Danno - Prova - Liquidazione
Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un
terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento
del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del
diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del
godimento ad altri dietro corrispettivo che è andata perduta.
Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un
terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il
risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è
liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante
il parametro del canone locativo di mercato.
Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un
terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento
del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale
quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene
in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone
locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più
conveniente di quello di mercato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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