Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28251 - pubb. 23/11/2022

Nullità assoluta e nullità virtuale dei singoli ordini di investimento e del contratto quadro. Obblighi informativi in capo all’intermediario finanziario e onere della prova

Tribunale Nocera Inferiore, 01 Agosto 2022. Est. Iannone.


Intermediazione finanziaria – Domanda di nullità dei singoli ordini di investimento – Nullità assoluta e nullità cd. virtuale – Violazione di doveri di correttezza, lealtà e buona fede contrattuale – Esclusione

Intermediazione finanziaria – Domanda di annullamento per dolo e mala fede nell’attività svolta dalla Banca – Onere della prova in capo al cliente

Intermediazione finanziaria – Responsabilità contrattuale per inadempimento dell’intermediario finanziario – Onere della prova in capo all’intermediario dell’adempimento e della diligenza specificamente richiesta

Intermediazione finanziaria – Contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione – Limitato obbligo informativo gravante sull’intermediario finanziario successivo all’acquisto dei titoli da parte del cliente – Differenti obblighi in caso di gestione del portafoglio e servizio di consulenza



In materia di obblighi informativi, di diligenza, correttezza, trasparenza e buona fede contrattuale cui sono tenuti gli intermediari finanziari l’eventuale violazione di tali doveri di comportamento può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti fra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria. In nessun caso però la violazione dei su accennati doveri di comportamento può determinare la nullità del contratto di intermediazione non rientrando in nessuno dei casi di nullità di cui all’art. 1418 c.c. (Ilaria Malagrida) (riproduzione riservata)

La violazione delle regole di comportamento gravanti sull’intermediario in tema di informazione del cliente e di divieto di operazioni in conflitto d’interessi o inadeguate al profilo patrimoniale del cliente non determinano neppure la nullità virtuale del contratto per contrarietà a norme imperative, in difetto di espressa previsione normativa in tal senso. Tale violazione ha risvolti in tema di responsabilità, laddove il legislatore ha espressamente posto a carico dell’intermediario l’onere della prova di aver agito con la necessaria diligenza. L’eventuale violazione genera obblighi risarcitori da inadempimento contrattuale e, ove ricorrano gli estremi di gravità postulati dall’art. 1455 c.c., può condurre anche alla risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria in corso, ma essa non incide sulla genesi del contratto (e quindi sul consenso in sé) e non è idonea a provocarne la nullità. (Ilaria Malagrida) (riproduzione riservata)

La domanda di annullabilità dei contratti per dolo e mala fede dell’intermediario implica che la parte attrice debba dimostrare che la banca abbia effettivamente agito allo scopo di danneggiare l’investitore o con la consapevolezza (ex ante) che i titoli oggetto di negoziazione sarebbero di lì a breve drasticamente diminuiti di valore. La mancanza di dolo in capo alla banca potrebbe tutt’al più generare la responsabilità contrattuale del soggetto obbligato ed essere causa di risoluzione dei singoli contratti conclusi in esecuzione del contratto principale, con conseguente restituzione di quanto versato, salvo in ogni caso il risarcimento del danno per inadempimento. (Ilaria Malagrida) (riproduzione riservata)

In tema di contratti di intermediazione finanziaria e, quindi, di responsabilità contrattuale per danni subiti dall’investitore, il riparto dell'onere della prova si profila nel senso che l'investitore ha l'onere di allegare l'inadempimento da parte dell’intermediario e di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra il danno e l’inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l’intermediario ha l’onere di provare l’avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, avuto riguardo al profilo soggettivo, di aver agito con la diligenza specificamente richiesta; l’investitore ha, dunque, l’onere di provvedere all'allegazione specifica del deficit informativo, nonché di fornire la prova del pregiudizio patrimoniale dovuto all'investimento eseguito, potendo fornire la prova presuntiva del nesso causale tra l'inadempimento ed il danno lamentato. (Ilaria Malagrida) (riproduzione riservata)

Deve escludersi che l’intermediario nella compravendita di valori mobiliari, quando abbia stipulato con il cliente un contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione, abbia un obbligo di informazione relativo all’aggravamento del rischio dell’investimento già effettuato, come invece nel contratto di gestione del portafoglio del cliente, e ciò indipendentemente dall’entità del predetto aggravamento. Va, dunque, escluso che l’obbligo per l’intermediario di acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che questi siano sempre adeguatamente informati possa riferirsi genericamente all’andamento dei titoli, attesa la natura di contratto avente ad oggetto il servizio deposito titoli a custodia e amministrazione accessorio ad un contratto di negoziazione dei medesimi strumenti finanziari. Va, in definitiva, negato che l’intermediario sia inadempiente agli obblighi di diligenza, informazione e correttezza, atteso che i compiti gravanti sul depositario si esauriscono nella sola conservazione dei titoli e nella loro amministrazione e cioè nella riscossione dei dividendi e degli interessi, con esclusione perciò di ogni obbligo ulteriore e, segnatamente, degli obblighi consultivi ed informativi sottesi alla gestione del portafoglio o al servizio di consulenza. (Ilaria Malagrida) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Maurizio Leopoldo


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