Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28205 - pubb. 16/11/2022

Azione esecutiva contro il debitore tornato 'in bonis' dopo il concordato fallimentare

Cassazione civile, sez. III, 12 Settembre 2022, n. 26806. Pres. De Stefano. Est. Guizzi.


Concordato fallimentare - Successiva azione esecutiva contro il debitore tornato “in bonis” - Ammissibilità - Pregressa insinuazione al passivo - Necessità - Esclusione - Ragioni



Nei confronti del debitore tornato "in bonis" all'esito di un concordato fallimentare è ammissibile la proposizione di un'azione esecutiva individuale anche per crediti sorti anteriormente al concordato medesimo, senza che sia necessaria la pregressa insinuazione al passivo, in quanto il divieto delle suddette azioni, di cui all'art. 51 l.fall., e l'obbligo di insinuazione al passivo ex art. 52 l.fall., sono volti unicamente a realizzare il concorso dei creditori e non comportano, quindi, che la mancata partecipazione a tale concorso determini l'estinzione del titolo esecutivo di cui il creditore sia munito nei confronti del fallito. (massima ufficiale)




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