Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28199 - pubb. 15/11/2022

Sull’efficacia di titolo esecutivo del contratto di mutuo fondiario

Tribunale Catania, 02 Novembre 2022. Est. Marino.


Mutuo fondiario condizionato – Inidoneità titolo esecutivo per carenza elementi richiesti ex art. 474 cpc – Onere della prova

Estinzione credito – Definizione a saldo e stralcio – Prevalenza significato letterale delle parole ed espressioni utilizzate – Canoni interpretativi ex art. 1362 c.c.

Prescrizione diritto al rimborso della somma mutuata – Decorrenza ultima rata – Effetto interruttivo collegato solo ad atti interruttivi tipici ed enumerati

Sulla insussistenza di credito certo, liquido ed esigibile – Natura del credito determinato o determinabile mediante calcolo aritmetico

Sulla richiesta di rideterminare i rapporti di dare-avere, accertare l’applicazione di tassi contrattuali usurari – Domande nuove – Ampliamento thema decidendum inammissibile anche in seno alle memorie ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.



Il contratto di mutuo che non integri l’esistenza di una attuale obbligazione avente ad oggetto le somme di denaro erogate, non può assumere valore di titolo esecutivo autonomo ed autosufficiente. La somma di denaro, pertanto, risultando vincolata e giacente presso il mutuante, non può ritenersi disponibile per il mutuatario e, conseguentemente, deve escludersi la sussistenza di un valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c.

Nell’ambito dei canoni strettamente interpretativi, risulta prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole - di cui all'articolo 1362, comma 1- con la conseguenza che, quando quest'ultimo canone risulti sufficiente, l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa. E ciò, in quanto l'articolo 1362, comma 2 che invita ad identificare il significato di un atto in base al comportamento complessivo delle parti, va applicato in via sussidiaria, ove l'interpretazione letterale e logica sia insufficiente.

Il primo e principale strumento dell'operazione interpretativa è costituito dalle parole ed espressioni utilizzate in seno ad un atto, restando escluso, ove esse indichino un contenuto sufficientemente preciso, che l'interprete possa ricercare un significato diverso da quello letterale in base ad altri criteri ermeneutici, il ricorso ai quali presuppone la rigorosa dimostrazione dell'insufficienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente la volontà delle parti.

Nel contratto di mutuo, la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un’obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata.

In tema di prescrizione, l’effetto interruttivo è da ricollegare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2945, comma 2, e 2943, comma 1, c.c. al compimento di atti tipici e specificamente enumerati quali l’atto introduttivo di un giudizio, sia esso di cognizione, esecuzione o conservativo, o la domanda proposta pendente lo stesso (Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 18305 del 3 settembre 2020).

Per “liquidità” si intende che, quando oggetto della prestazione è un credito al pagamento di una somma di denaro, questa deve essere esattamente determinata o quantomeno ricavabile mediante un semplice calcolo aritmetico; per “certezza si intende la precisa individuazione del bene (somma) oggetto dell’esecuzione; il credito, inoltre, deve essere esigibile, ossia non sottoposto a termine, condizione ovvero a qualunque tipo di impedimento.

La fissazione del termine per il deposito di memorie consente la precisazione e modificazione di domande, eccezioni e conclusioni già proposte, ma non la proposizione di ulteriori e diverse eccezioni e domande e, dunque, non consente l'ampliamento del thema decidendum. (Silvia Dragotta) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Silvia Dragotta – Studio Legale Dragotta


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