Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28131 - pubb. 02/11/2022
Cessione in blocco: non basta la produzione frammentaria del contratto di cessione con ampie omissioni
Tribunale Forlì, 13 Ottobre 2022. Est. Sartoni.
Contratti bancari – Cessione in blocco credito – Rinvio a sito internet – Prova inclusione – Insussistenza – Produzione contratto cessione frammentato – Valore – Mancanza di prova
In caso di cessione in blocco ove sia sollevata la contestazione circa l’effettiva titolarità del credito, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione, compreso l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione.
Il generico rinvio per relationem al contratto di cessione, nonché dello stesso avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale al sito internet con la lista dei crediti ceduti, non può certamente integrare la puntuale prova di natura oggettiva e/o documentale dell’essere gli specifici crediti azionati ricompresi nell’oggetto della compravendita di crediti deteriorati nell’ambito della dedotta operazione di cessione in blocco.
La produzione frammentaria del contratto di cessione con ampie omissioni (appena 7 pagine su 69 pagine totali) non presenta sufficienti indici tali da dimostrare chiaramente ed univocamente che il debito vantato nei confronti dell’odierna parte opponente sia ricompreso nell’oggetto dell’intervenuta cessione in blocco.
La produzione di contratto in lingua inglese e denominato “Claims Transfer Agreement”, visto il principio della obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 cod. proc. civ., che si riferisce agli atti processuali in senso proprio, consente al giudice, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. civ., la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore.
Non è certamente idonea ad assurgere al rango di prova richiesta ai fini della dimostrazione dell’effettiva titolarità attiva in capo al cessionario del credito azionato, in quanto la dichiarazione – che seppur autenticata da Notaio – proveniente e sottoscritta dallo stesso preteso creditore. (Raffaele Carbone) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Raffaele Carbone del foro di Santa Maria Capua Vetere
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