Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28114 - pubb. 29/10/2022

Cessioni in blocco: la pubblicazione dell’avviso di cessione non dimostra la legittimazione attiva del cessionario

Tribunale Velletri, 21 Settembre 2022. Est. Collu.


Contratti bancari – Cessione credito – Omesso deposito contratto – Difetto legittimazione cessionario – Rilevabilità ufficio in ogni stato e grado del giudizio – Poteri giudice – Sussistenza –  Revoca decreto ingiuntivo di primario intermediario



L’eccezione di carenza di legittimazione attiva del cessionario ex art. 58 Tub, sollevata da parte opponente, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

L’art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti i suddetti adempimenti pubblicitari e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.

L’avviso di cessione dei crediti in blocco risponde unicamente alla funzione di sostituzione della notifica prevista dall’art. 1264 c.c. allo scopo di impedire l’eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente, mentre non assolve la funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco; colui, che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria ai sensi dell’art. 58 TUB, ha l’onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l’incorporazione e l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco. (Monica Mandico) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Monica Mandico del foro di Napoli


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