Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28079 - pubb. 25/10/2022
L'elezione di domicilio presso uno dei difensori non priva la controparte delle facoltà di effettuare notificazioni all'altro difensore
Cassazione civile, sez. II, 26 Settembre 2022, n. 27995. Pres. Bellini. Est. Caponi.
Notificazione al domiciliatario ex art. 141 c.p.c. - Esclusività - Limiti - Alternatività rispetto alle ulteriori modalità di notificazione - Sussistenza - Conseguenze - Pluralità di difensori - Possibilità di notifica al difensore non domiciliatario - Fondamento
La notificazione presso il domiciliatario ex art. 141 c.p.c. - al di fuori dei casi eccezionali in cui, nell'interesse del destinatario, è per legge esclusiva - ha carattere alternativo rispetto agli altri modi di notificazione, con la conseguenza che, ove la parte sia rappresentata da due difensori, l'elezione di domicilio presso uno di costoro non priva la controparte delle facoltà di effettuare notificazioni all'altro difensore, stante la disposizione di cui all'art. 170, comma 1, c.p.c., secondo la quale, dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, cioè all'uno o all'atro dei procuratori costituiti, in caso di pluralità. (massima ufficiale)
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