Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28073 - pubb. 25/10/2022

Cessioni in blocco: la pubblicazione in Gazzetta ufficiale non costituisce la fonte della titolarità del credito

Tribunale Benevento, 07 Luglio 2022. Est. Cusani.


Cessioni in blocco – Pubblicità notizia in GU – Mancanza controllo legalità in poligrafico – Omesso deposito contratto – Difetto legittimazione cessionario – Sussistenza



Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte della contestazione specifica di titolarità sostanziale del credito l’onere della prova incombente sull’opposta (attrice in senso sostanziale) impone a questa di provare i fatti posti a fondamento dell’acquisto del diritto fatto valere in giudizio, vale a dire di produrre il contratto di cessione di crediti “in blocco”, ai sensi e per l’effetto della legge n.130 del 30.04.1999, citato in Gazzetta Ufficiale;

Il contenuto della pubblicità notizia della Gazzetta Ufficiale non rende individuabile il credito oggetto di precetto, atteso che fa riferimento alla cessione dei crediti passati a sofferenza in un certo periodo, indicando la sola tipologia degli stessi, ma non individuandoli specificamente;

Seppure il contenuto della Gazzetta Ufficiale fosse tale da individuare il credito ceduto, trattasi pur sempre di una forma di pubblicità notizia, che si limita a rendere opponibile la cessione, in quanto per legge tale adempimento produce solo gli effetti indicati nell’art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti; ma non costituisce la fonte della titolarità del credito, che rimane l’atto di cessione, che, in caso di contestazione specifica, deve essere prodotto in giudizio a prova della effettiva titolarità del credito. Peraltro, la pubblicità notizia sulla Gazzetta Ufficiale non è soggetta ad un controllo di contenuto che viene predisposto dalla società cessionaria. (Raffaele Locantore) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Raffaele Locantore


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