Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28066 - pubb. 21/10/2022

Il cessionario ex art. 58 TUB non può dare la prova della titolarità del credito azionato per la prima volta in appello

Appello Milano, 26 Agosto 2022. Pres. Bonaretti. Est. Landriani.


Cessione crediti in blocco – Omesso deposito contratto – Difetto legittimazione cessionario – Rilevabile di ufficio – Sussistenza – Produzione nuovi documenti in appello per prova titolarità – Sanatoria – Inammissibilità – Rigetto appello



La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché la parte che promuove un giudizio deve prospettare la propria legittimazione attiva e, sulla base dell’art. 2967 c.c., dimostrare la propria titolarità della posizione giuridica soggettiva per cui chiede tutela.

La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare, la cui carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Il cessionario ex art. 58 TUB non può dare la prova della titolarità del credito azionato per la prima volta in appello. (Monica Mandico) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Monica Mandico del foro di Napoli


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