Condominio e Locazioni
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28063 - pubb. 21/10/2022
Obbligo del conduttore di osservare nell'uso della cosa locata la diligenza del buon padre di famiglia
Cassazione civile, sez. III, 15 Aprile 2022, n. 12384. Pres. Sestini. Est. Cirillo.
Uso della cosa locata - Obbligo del conduttore di osservare la diligenza del buon padre di famiglia - Operatività - Conseguenze - Fattispecie
L'obbligo del conduttore di osservare nell'uso della cosa locata la diligenza del buon padre di famiglia, a norma dell'art. 1587, n. 1, c.c., con il conseguente divieto di effettuare innovazioni che ne mutino la destinazione e la natura, è sempre operante nel corso della locazione, indipendentemente dall'altro obbligo, sancito dall'art. 1590 cod. civ., di restituire, al termine del rapporto, la cosa locata nello stesso stato in cui è stata consegnata, sicché il locatore ha diritto di esigere in ogni tempo l'osservanza dell'obbligazione di cui al citato art. 1587 n. 1 e di agire nei confronti del conduttore inadempiente. (Principio affermato con riferimento a una fattispecie di affitto di fondo rustico). (massima ufficiale)
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