Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28003 - pubb. 11/10/2022
Il Tribunale di Lagonegro sulla nullità parziale della fideiussione omnibus per violazione della disciplina antitrust e la decadenza del creditore ai sensi dell’art. 1957 c.c.
Tribunale Lagonegro, 08 Marzo 2022. Est. Martone.
Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - Eccezione di nullità della fideiussione omnibus
Fideiussione conforme Schemi A.B.I. - Nullità parziale
Eccezione di decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. - Liberazione del fideiussore per mancato esercizio del diritto da parte del creditore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale
In applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. S.U. Sent. 30 dicembre 2021, n. 41994) sono parzialmente nulli, ai sensi dell’art. 2, c. 3, L. n. 287 del 1990 e dell’art. 1419 cod. civ., limitatamente alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle clausole contrastanti con l’art. 2, comma 2, lett. a) della legge succitata e con l’art. 101 TFUE.
È nulla, perché conforme alla clausola predisposta dal modello ABI, la clausola sottoscritta dal fideiussore con cui viene derogato l’art. 1957 c.c. Qualora, conseguentemente, a fronte della specifica eccezione del fideiussore, il creditore non deduca di avere esercitato i propri diritti nei confronti dell’obbligato principale entro il termine semestrale previsto dall’art. 1957 c.c., il fideiussore va dichiarato liberato per intervenuta decadenza e il decreto ingiuntivo opposto revocato. (Stefano Santini) (riproduzione riservata)
Segnalazione a cura dell’Avv. Stefano Santini
Testo Integrale