Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27987 - pubb. 07/10/2022
Mutuo indicizzato con clausola floor ad esclusivo vantaggio della Banca
Appello Milano, 24 Marzo 2022. Pres. Bonaretti. Est. Milone.
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Il contratto di mutuo con previsione di un tasso di interesse indicizzato non richiede, per la sua validità ed efficacia, la pattuizione di una clausola floor in base alla quale se il parametro di riferimento del tasso (Euribor) assume valore negativo, lo stesso viene considerato pari a zero, con la conseguenza che il tasso globale, composto dal parametro di riferimento sommato allo spread concordato, non può in alcun caso essere inferiore allo spread concordato.
E poiché una simile clausola non attiene ad una prestazione essenziale e quindi caratterizzante il contratto, il giudice ne può certamente valutare la natura vessatoria e l'eventuale squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, situazione che certamente ricorre nel caso di applicazione della menzionata clausola non accompagnata da meccanismo correttivo (quale potrebbe essere quello derivante dall'applicazione di un cap) né da una riduzione dello spread.
La considerazione dell'indice Euribor come pari a zero nel caso assuma valore negativo implica, infatti, l'obbligo del mutuatario di corrispondere gli interessi ad un tasso comunque pari allo spread pattuito, senza poter beneficiare interamente della variazione favorevole dell'indice, come invece può fare la Banca mutuante, che non è soggetta ad alcuna limitazione nel caso di rialzo dell'indice.
E' opportuno precisare che tale situazione di significativo squilibrio non riguarda la convenienza economica, che non è sindacabile dal giudice, bensì i diritti e gli obblighi nascenti dal contratto, posto che la disciplina negoziale derivante dalla clausola floor non incide sulla congruità della remunerazione (che non potrebbe essere oggetto di valutazione in termini di abusività) bensì determina uno squilibrio giuridico e normativo, consentendo ad una sola parte (la Banca) di trarre pieno beneficio dalle variazioni a sé favorevoli dell'indice e di limitare il pregiudizio derivante dalle variazioni a sfavorevoli. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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