Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27975 - pubb. 06/10/2022

Contratti derivati Interest Rate Collar e indeterminatezza oggettiva per mancata indicazione delle condizioni economiche

Tribunale Busto Arsizio, 07 Aprile 2022. Est. Cosentino.


Intermediazione finanziaria - Contratti derivati Interest Rate Collar - Indeterminatezza oggettiva per mancanza indicazione delle condizioni economiche - Nullità ex artt. 1346 e 1418 c.c.



Il contratto derivato deve contenere l'indicazione delle condizioni economiche applicate dalla Banca all'operazione in termini di costo di copertura, margine di intermediazione della Banca, mark to market iniziale e esborso massimo che il cliente avrebbe dovuto sostenere nel caso di smobilizzo del derivato nella medesima giornata.

Tali elementi sono stati considerati parte integrante ed essenziale della determinazione convenzionale dell'oggetto del contratto dalla pronuncia della Cassazione Sezioni Unite n. 8770/2020, per cui l'assenza dell'esplicitazione, nel contratto derivato, dei parametri in questione si riverbera sul piano della determinatezza/determinabilità dell'oggetto del contratto, inficiandola, e comportandone la nullità. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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