Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27881 - pubb. 17/09/2022
Il debitore può rinunciare alla proposta di piano del consumatore?
Tribunale La Spezia, 11 Agosto 2022. Est. Gaggioli.
Piano del consumatore – Proposta – Rinuncia – Ammissibilità
L’orientamento della giurisprudenza di legittimità in punto di rinuncia alla domanda di concordato preventivo è applicabile anche alla procedura di piano del consumatore (ed anche alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 ss D.Lgs. 14/2019 che sostituisce la procedura di piano del consumatore per tutti i ricorsi iscritti a ruolo a decorrere dalla data del 15.07.2022 in base al combinato disposto degli artt. 389 e 390 D.Lgs. 14/20190).
La proposta di piano del consumatore è, infatti, un atto formalmente processuale avente contenuto sostanziale di atto negoziale ed in specie di atto giuridico unilaterale ex art. 1324 c.c. volto alla composizione della situazione di crisi od insolvenza del debitore, ma improduttivo di effetti vincolanti per il proponente e pertanto da questi rinunciabile sino alla data dell’omologazione.
Diversamente, la proposta di piano del consumatore non può essere identificata quale proposta contrattuale, poiché la disciplina della procedura di piano del consumatore prevede l’omologazione del piano conforme a tutti i requisiti previsti dalla Legge rimanendo irrilevante l’eventuale consenso o dissenso manifestato dai creditori rispetto al contenuto del piano del consumatore). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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