Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27858 - pubb. 15/09/2022
Sul divieto di anatocismo nel periodo antecedente alla normativa CICR
ABF Bari, 07 Giugno 2022, n. 8886. Pres. Tucci. Est. Robustella.
Anatocismo bancario – Modica dell’art. 120 tub – Vigenza immediata del divieto – Illegittimità degli interessi calcolati nel periodo corrente fra la modifica al tub e l’emanazione della normativa CICR
La modifica all’art. 120, comma 2 tub, entrata in vigore il 1° gennaio 2014, che affida al CICR «a definizione delle «modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria...» è da interpretarsi come espressiva di un generale divieto di anatocismo bancario con effetti immediati. Colla conseguenza che, nonostante la normativa secondaria del CICR sia stata emanata esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2016, risulta comunque illegittima l’applicazione di interessi anatocistici per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 1° ottobre 2016, dovendo gli intermediari restituire gli interessi composti eventualmente applicati nel detto periodo di riferimento. (riproduzione riservata)
A cura di Dolmetta, Minneci, Mucciarone, Malvagna, Lentini, Bonfanti, Mager, Cipriani, Solarolo, Dassisti
Testo Integrale