Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27845 - pubb. 13/09/2022

Conflitto fra due o più proponenti il concordato fallimentare e legittimazione all’opposizione

Cassazione civile, sez. I, 17 Giugno 2022, n. 19707. Pres. Cristiano. Est. Amatore.


Concordato fallimentare – Opposizione alla omologazione – Conflitto fra proponenti – Legittimazione – Nozione di qualsiasi altro interessato



Nel concordato fallimentare, vi può essere un conflitto fra due o più proponenti solo quando le rispettive proposte siano state tutte messe al voto; solo in questo caso, pertanto, ricorrerà l' interesse attuale e concreto di chi ha presentato una proposta non approvata ad opporsi all'omologazione di quella approvata, atteso che l'opposizione costituisce per l'appunto strumento a sua tutela di soluzione di tale conflitto.

Deve per contro negarsi, proprio per assenza di conflitto, la legittimazione ad agire in opposizione di colui che abbia presentato una proposta che, per decisione del giudice delegato non più reclamabile, non sia stata comunicata ai creditori: la nozione di "qualsiasi altro interessato" non può infatti essere estesa sino al punto di ricomprendervi la posizione di qualunque terzo contrario all'omologazione che sia però privo di un interesse giuridicamente tutelato ad opporvisi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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