Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27840 - pubb. 13/09/2022

TAEG e polizze 'abbinate'. Il seme del dubbio nell’ABF

ABF Napoli, 24 Giugno 2022, n. 9808. Pres. Carriero. Est. Dolmetta.


TAEG – Non corretta indicazione nel contratto – Serialità dei contratti approntati dalle imprese intermediarie – Sfalsamento delle condizioni di mercato e della concorrenza – Sussistenza

Prova presuntiva – Circostanze di fatto particolarmente frequenti – Sufficienza a prescindere da ogni altra indicazione presente in fattispecie concreta – Esclusione

Contestualità della polizza assicurativa rispetto al contratto di finanziamento – Presunzione di obbligatorietà ai fini del TAEG – Sussistenza – Polizza inserita in prodotto a pacchetto – Rafforzamento della prova presuntiva – Sussistenza

Calcolo del TAG – Obbligatorietà o facoltatività delle polizze assicurative rispetto al contratto di finanziamento – Produzione di due o altri contratti di finanziamento stipulati dall’intermediario, ma sprovvisti di polizza – Valore probatorio – Insignificante – Valore nel giudizio ABF relativo all’obbligatorietà o facoltatività, ai fini del detto calcolo, delle polizze di assicurazione stipulate nell’occasione della concessione del finanziamento – Determinante

Calcolo del TAEG – Mere dichiarazioni dell’intermediario sul merito di credito assegnato ai propri clienti – Non prova, ma allegazione – Significatività nel giudizio ABF relativo all’obbligatorietà o facoltatività, ai fini del detto calcolo, delle polizze di assicurazione stipulate nell’occasione della concessione del finanziamento – Determinante



Posta la serialità del prodotto contrattuale che l’impresa immette nel mercato, la non corretta indicazione del TAEG risulta falsare le condizioni del mercato e quindi della concorrenza.

L’individuazione di fatti e circostanze, che si ritrovano nell’operatività con particolare frequenza, se dà tipicamente vita a una prova di ordine presuntivo, non può in ogni caso venire a formare un catalogo chiuso di fatti rilevanti, a sbarramento della possibile rilevanza di altre e innominate situazioni, nel caso presente nella fattispecie concreta. A pensare diversamente, si trasforma una presunzione semplice in una presunzione di legge.

La contestuale stipulazione di una polizza assicurativa CPI e del contratto di finanziamento importa prova presuntiva che la polizza è «obbligatoria», non facoltativa, per la concessione del finanziamento medesimo e che la stessa va quindi calcolata ai fini del TAEG. La forza di tale prova presuntiva risulta molto accentuata dalla circostanza che la polizza si trova inserita nella stessa articolazione e documentazione contrattuale che disciplina il finanziamento (c.d. prodotti a pacchetto).

In punto di prova presuntiva della obbligatorietà della polizza rispetto al finanziamento, la circostanza che vengano prodotti due o tre o quattro contratti di finanziamento (omologhi per tempo e conformazione tecnica a quello del cui TAEG si discute), che risultano sprovvisti della polizza, non indica l’id quod plerumque accidit dell’intermediario, né in generale, né con riferimento a un particolare prodotto di credito. Tuttavia, il consolidato orientamento dell’ABF assegna a tale circostanza valore discriminante ai fine del riscontro di facoltatività, non obbligatorietà, della polizza rispetto al finanziamento, per i fini del calcolo del TAEG.

In punto di prova presuntiva della obbligatorietà della polizza rispetto al finanziamento, la circostanza che l’intermediario dichiari che i contratti sprovvisti della polizza CPI sono relativi a clienti, aventi lo stesso merito di credito del soggetto affidato col contratto del cui TAEG si discute, non appartiene al campo delle prove, ma a quello delle allegazioni. Tuttavia, il consolidato orientamento dell’ABF assegna a tale circostanza valore discriminante ai fine del riscontro di facoltatività, non obbligatorietà, della polizza rispetto al finanziamento, per i fini del calcolo del TAEG. (riproduzione riservata)



A cura di Dolmetta, Minneci, Mucciarone, Malvagna, Lentini, Bonfanti, Mager, Cipriani, Solarolo, Dassisti


Testo Integrale