Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27710 - pubb. 15/07/2022

Accertamento dei crediti, principio di non contestazione da parte del curatore e poteri del giudice delegato

Cassazione civile, sez. I, 31 Maggio 2022, n. 17731. Pres. Scaldaferri. Est. Terrusi.


Fallimento - Accertamento dei crediti - Non contestazione da parte del curatore - Coordinamento con i poteri del giudice delegato



Il principio di non contestazione è applicabile alla verifica dei crediti, con la precisazione che detta regola deve essere coordinata con i poteri del giudice delegato quanto al regime delle eccezioni rilevabili d’ufficio.

La non contestazione del curatore può dunque non comportare l'automatica ammissione del credito allo stato passivo, attesa la competenza del giudice delegato di sollevare a sua volta, in via ufficiosa, eccezioni circa l’ammissibilità del credito; tuttavia la posizione assunta dal curatore in ordine ai fatti incidenti sulla possibilità di ammettere il credito allo stato passivo fallimentare resta rilevante, poiché non può essere disattesa dal giudice delegato in via astratta e generalizzata, in assenza, cioè, di ulteriori fatti che impongano di formulare eccezioni ufficiose agli elementi di prova che risultino già in possesso del curatore, o senza che tali elementi siano specificamente verificati, eventualmente anche nel contraddittorio delle parti.

[Nel caso di specie, il tribunale, in sede d’opposizione, ha desunto la prova dei fatti costitutivi della responsabilità civile dalla non contestazione del curatore a proposito di ciò che il creditore aveva allegato, il che costituisce corretta applicazione della regola desunta dall’art. 115 cod. proc. civ..] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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