Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27709 - pubb. 15/07/2022

Leasing finanziario e risarcimento del danno derivato dall'inutilizzo del bene ricevuto

Cassazione civile, sez. III, 26 Maggio 2020, n. 9663. Pres. Armano. Est. Olivieri.


Leasing finanziario - Contratto di fornitura della cosa - Azione dell'utilizzatore nei confronti del fornitore - Configurabilità - Litisconsorzio necessario del concedente - Esclusione - Ragioni - Fattispecie



In tema di leasing finanziario, l'azione diretta dell'utilizzatore nei confronti del fornitore per l'accertamento della responsabilità per inadempimento di questi e dell'entità del risarcimento del danno subito derivatogli dall'inutilizzo del bene ricevuto prescinde dalla partecipazione al processo del concedente, rispetto al quale, anche se evocato in giudizio, non si determina alcuna necessità di integrazione del litisconsorzio, essendo l'utilizzatore terzo rispetto al contratto intercorso tra fornitore e concedente e non potendo, quindi, egli esercitare l'azione di annullamento per vizi del consenso e di risoluzione per inadempimento di quel contratto, salvi gli effetti di specifica clausola contrattuale inserita nel medesimo contratto, con la quale il concedente gli abbia trasferito la propria posizione sostanziale con obbligo del fornitore di adempiere direttamente in favore dell'utilizzatore. (massima ufficiale)


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