Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27583 - pubb. 30/06/2022

Contratto autonomo di garanzia: il garante può eccepire la nullità derivante dalla applicazione dell’anatocismo

Tribunale Firenze, 08 Giugno 2022. Est. Ghelardini.


Contratto Autonomo di Garanzia – Opponibilità della nullità per violazione del divieto di anatocismo

Conto corrente – Onere probatorio a carico della Banca – Irrilevanza delle c.d. rigenerazioni archivio



L'inopponibilità da parte del garante autonomo delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, in deroga all'art. 1945 c.c., non può comportare un'incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario, per il quale residua la possibilità di eccepire la nullità per contrarietà a norme imperative del rapporto sottostante e più in generale l’abusività della richiesta del garantito con il rimedio dell’exceptio doli generalis.

Il garante autonomo può sollevare nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta.

E’ da escludersi l’efficacia probatoria delle cd. staffe e della rigenerazione archivio, trattandosi di documentazione formata esclusivamente per finalità contabili interne alla banca, senza alcuna garanzia di attendibilità e senza quella specificità e completezza ai fini della prova del credito propria degli estratti conto. (Enzo Vichi, Renato Corti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Enzo Vichi e dell’Avv. Renato Corti



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