Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27576 - pubb. 30/06/2022
Meritevolezza del patto di ammortamento alla francese. Nessuna informazione precontrattuale
ABF Milano, 19 Aprile 2022, n. 6906. .
Ammortamento alla francese – Meritevolezza degli interessi perseguiti – Piena libertà dell’imprenditore bancario di fissare le pricing policies che ritiene per lui più opportune
Nel vigente sistema l’intermediario non ha l’obbligo di informare il cliente della peculiare onerosità dell’ammortamento alla francese.
Neanche di informarlo che è più oneroso di altri meccanismi di ammortamento.
La specifica approvazione di una clausola contrattuale che richiama il metodo dell’ammortamento alla francese comporta che l’onere della forma scritta sia rispettato per relationem.
La scelta di adottare, nei prodotti imprenditoriali immessi nel mercato, un piano di ammortamento alla francese è riconducibile alla libertà imprenditoriale dell’operatore bancario, che, in ragione degli art. 41 Cost. e 1322 c.c., può ritenersi libero di adottare le pricing policies che ritiene per lui più opportune. Del resto, la norma dell’art. 1282 c.c. ammette la possibilità che gli interessi maturino su capitali non ancora esigibili, posto che prevede che il «titolo» o la «legge» possano derogare al «principio generale».
Le clausole generali di trasparenza e buona fede non implicano che l’intermediario sia tenuto a informare la clientela della maggiore onerosità intrinseca del piano di ammortamento alla francese rispetto ad altre tipologie di ammortamento. Diversamente opinando, si dovrebbe ritenere che gli operatori bancari siano assoggettati a obblighi di trasparenza di mercato, significativamente più ampi rispetto a quelli propri di trasparenza contrattuale.
Non viola i doveri di trasparenza, buona fede e correttezza, l’intermediario che omette ogni informativa in ordine ai maggiori costi riconnessi alla metodologia di ammortamento alla francese. In proposito è da ritenere sufficiente che il cliente approvi in «forma specifica» la clausola contrattuale che richiama il modello c.d. alla francese.
Se il cliente approva in «forma specifica» la clausola contrattuale che richiama il modello c.d. alla francese, non v’è bisogno che sia sottoscritto pure il documento rappresentativo del piano di ammortamento, perché allora il requisito della forma scritta «deve ritenersi sussistente, sia pure per relationem». (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
A cura di Dolmetta, Minneci, Mucciarone, Malvagna, Lentini, Bonfanti, Mager, Cipriani, Solarolo, Dassisti
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